«

»

Dic 26

Idoneità Fisica e partecipazione alle gare.

Idoneità Fisica e partecipazione alle gare.

Si è verificato, recentemente, che alcuni Presidenti di  società isolane, unici possessori di credenziali di accesso ad aree riservate destinate alle iscrizioni on line degli atleti,  hanno iscritto a manifestazioni inserite nel calendario regionale,  atleti non in regola con la certificazione sanitaria (Certificati Sanitari scaduti) e quindi indicati come “Sospesi” dal Comitato Nazionale della Fidal. Un recente controllo effettuato da un Giudice Regionale sul consistente numero di iscritti ad una manifestazione programmata per questo fine settimana, ha messo in evidenza circa 60 atleti iscritti dalle proprie società e non in regola con le certificazioni sanitarie e indicati come “Sospesi” e che quindi non potranno partecipare alla gara. Un’altra variante è data dal fatto che gli atleti consegnino i nuovi certificati alle Società di appartenenza e le società non eseguono il rapido aggiornamento sul Database Nazionale lasciando comunque gli atleti, benché in regola, con la condizione di “Sospeso” e quindi tecnicamente Non Idoneo a partecipare ad una gara. Abbiamo chiesto al Fiduciario Regionale dei Giudici di Gara un parere in merito alle responsabilità dei Presidenti e delle Società relativamente a questo aspetto. Pubblichiamo il suo intervento.

La centralità delle Società nella disciplina dell’atletica leggera e le responsabilità che ne derivano.

         Lo Statuto della FIDAL all’articolo 1.1 stabilisce che la Federazione Italiana di Atletica Leggera è formata da tutte le società e associazioni sportive  che praticano in Italia  l’atletica leggera.

         La  allocazione  della norma e l’assunto che la medesima contiene collocano quindi in posizione   centrale, nello svolgimento delle attività, le società e le associazioni sportive, che rappresentano   quindi non solo il fulcro e il punto di forza della disciplina ma la Federazione stessa.

         Nel contesto dello Statuto, del Regolamento Organico, delle norme federali, del Regolamento di Giustizia, come nel funzionamento degli Organi e degli organismi federali, la statuizione viene sviluppata e precisata; è evidente però che dal ruolo di preminenza riservato  alle società e associazioni sportive derivano non solo diritti, ispirati a principi di democrazia e di eguaglianza, ma anche rilevanti doveri e conseguenti responsabilità.

         La premessa può apparire scontata  e quasi pleonastica, se non addirittura inutile, ma vuole richiamare all’attenzione dei Presidenti delle Società le conseguenze legate alla mancata osservanza delle disposizioni in essere, le cui inosservanze  ricadono sii Presidenti medesimi e sulle Società.

         Nello specifico.

Iscrizioni alle competizioni: le iscrizioni competono esclusivamente alle Società, al cui Legale Rappresentante è stata fornita una chiave di accesso al sito regionale ed al sito nazionale FIDAL, a seconda del sistema di iscrizione adottato. E’ quindi di stretta competenza e responsabilità del Presidente ( che può anche delegare senza che con ciò venga meno la propria responsabilità ) la verifica delle condizioni che consenstono la partecipazione dell’atleta ad una determinata gara; dovrà quindi essere controllata, prima di effettuare la iscrizione, che la gara sia aperta alla categoria di appartenenza dell’atleta, che non esistano limiti regolamentari alla partecipazione ( esempio atleti elite fuori regione ) e che la società  sia in possesso della certificazione medica in corso di validità riferita all’atleta che si intende iscrivere.

Sarà poi  la stessa società ad individuare ed indicare il soggetto abilitato al ritiro della documentazione di gara al momento della competizione, evitando  quanto invece attualmente si riscontra e cioè la presentazione di atleti singoli che, salvo i casi in cui ciò è espressamente previsto e consentito, si presentano per il ritiro della documentazione di gara.

Il sito FIDAL relativo al tesseramento indica la posizione dell’atleta al momento della iscrizione e solo la Società di appartenenza è in condizione di effettuare l’aggiornamento dei dati di tesseramento e di validità della certificazione medica riferita al momento previsto per la gara. La presentazione del certificato medico ai Giudici di Gara non è quindi consentita in quanto ai Giudici è inibito l’aggiornamento della posizione dell’atleta, aggiornamento che è consentito esclusivamente  alla società di appartenenza e comunque deve essere effettuato prima della manifestazione. Le sanatorie a posteriori sono sanzionate.

Tale segnalazione  è stata apposta per evidenziare ai Presidenti e Legali Rappresentanti delle Società   le situazioni di anomalia che impediscono o vietano l’iscrizione di una atleta ad una gara, e la mancata osservanza della norma comporta la segnalazione ai competenti organi federali per i provvedimenti di competenza, ferma restando la responsabilità del Presidente per la partecipazione a gare di atleti sprovvisti della idonea e necessaria certificazione medica in corso di validità.

Proviamo ad immaginare le conseguenze per la partecipazione ad una gara di un atleta   iscritto dalla propria società e privo di certificazione sanitaria in corso di validità. In materia sono illuminanti le disposizioni  di cui al DM 24/04/2013, il DM 18/02/1982 e la circolare del Ministero della Sanità del 31/01/1983.

Nel caso in cui le Società siano anche Organizzatrici della manifestazione alla quale partecipano propri atleti non in regola con il tesseramento (inclusa la certificazione  sanitaria) le sanzioni economiche si aggiungono agli altri possibili provvedimenti.

Nel caso di iscrizioni in loco o tardive, qualora previste e/o consentite, l’atleta dovrà presentare la ricevuta di avvenuto tesseramento   rilasciata dalla propria società e stampata con la procedura informatica on line, rappresentando tale documento la autorizzazione della società ad iscriversi seppure tardivamente alla gara.

Maglia sociale: l’idiosincrasia all’utilizzo della stessa  non fa venir meno la validità della norma. In caso di mancanza della maglia sociale, in tutte le manifestazioni FIDAL, la Società di appartenenza dell’atleta sprovvisto di maglia sociale sarà segnalata  dai Giudici di Gara al Comitato Regionale e sanzionata con una ammenda.

La circostanza che in talune manifestazioni non si faccia in tempo ad effettuare tutte le verifiche e a segnalare tutte le condizioni di irregolarità  non farà decadere la sanzione nei confronti delle Società per la quale l’infrazione è stata accertata.

In altre parole la mancata rilevazione di una anomalia a carico di uno o più altri atleti non fa decadere la segnalazione  nei confronti di coloro per i quali è stata accertata la mancanza della maglia sociale.

Responsabilità oggettiva:  a norma dell’art. 1.3 del Regolamento di Giustizia le Società ed Associazioni che costituiscono la FIDAL sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari.

Ciò determina la conseguenza  che il comportamento scorretto di uno qualunque dei soggetti citati impone la responsabilità della società di appartenenza, come dimostrano ampiamente alcuni accadimenti dell’ultimo anno. E le sanzioni non sono certo leggere.

                                                        Giuseppe Spanedda

                                               Fiduciario Regionale GGG Sardegna

 

Lascia un commento